LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO: SONO DI COMPETENZA STATALE
"La titolarità passiva del rapporto obbligatorio concernente il pagamento di lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco nell’ambito di un’emergenza di rilievo sovracomunale grava sullo Stato, poiché il Sindaco agisce quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., con conseguente imputazione allo Stato degli effetti giuridici degli atti compiuti, indipendentemente dall’assegnazione di fondi ai livelli territoriali".
Il Tribunale ha specificato che "il potere di ordinanza contingibile e urgente appartiene allo Stato e la relativa responsabilità passiva [...] incombe sull’Amministrazione statale competente, a prescindere dall’assegnazione di fondi ai Comuni", restando la P.C.M. il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo con esonero dell'Ente locale, considerato "mero soggetto delegato alla spesa".
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