LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO DALLA P.A. NON È SUBORDINATA ALLA CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DI UN UNICO DOCUMENTO: IL VINCOLO PUO' PERFEZIONARSI CON LO SCAMBIO DI ATTI SCRITTI SEPARATI
Per la valida stipulazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché il vincolo contrattuale può formarsi mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.
"[...] si è condivisibilmente affermato che (così a seguire Cass. Sez. U, 25/03/2022, n. 9775): «per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo».
Si legge, in particolare, nella sentenza Cass. Sez. 1, 06/02/2023 n. 3543, che risulta particolarmente appropriata alla fattispecie in esame:
«A fondamento della decisione, la sentenza impugnata ha infatti richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dal R.D. n. 2240, art. 17 cit., sicché, al di fuori di tale ipotesi, deve escludersi la possibilità che il consenso si formi tramite scritti successivi atteggiantisi come proposta ed accettazione fra assenti (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 17/06/2016, n. 12540; Cass., Sez. 1^, 22/12/2015, n. 25798; 26/03/2009, n. 7297). Tale orientamento è stato a lungo ribadito costantemente in riferimento ai più diversi settori in cui si esplica l'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, segnalandosi le esigenze di certezza che si pongono nell'individuazione dell'oggetto del contratto e nella determinazione del corrispettivo, nonché delle forme e dei tempi previsti per il pagamento, anche ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie e del controllo in ordine all'utilizzazione delle stesse: è stata infatti evidenziata la funzione di garanzia assolta dalla forma scritta, quale espressione dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, i quali impongono, nell'interesse sia del cittadino che della stessa Pubblica Amministrazione, di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto, anche al fine di rendere possibile l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria.
La giurisprudenza più recente ha tuttavia proceduto ad una rimeditazione della predetta questione, all'esito della quale è pervenuta alla conclusione che per la valida stipulazione die contratti con la Pubblica Amministrazione, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non postula necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, dal momento che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2022, n. 9775)."
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