Giurisprudenza e Prassi

LA PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO OLTRE LA SCADENZA, INDOTTA DAL COMPORTAMENTO DELLA P.A., VINCOLA QUEST'ULTIMA AL RISPETTO DEI DOVERI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SENTENZA 2026

Qualora il rapporto contrattuale tra un operatore economico e la Pubblica Amministrazione prosegua di fatto oltre la scadenza per esclusiva volontà dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese necessarie a garantire la continuità del servizio.

"È pacifico e documentato che il contratto di affidamento del servizio di illuminazione votiva, stipulato in data 21 settembre 1994 con durata ventennale, sia scaduto nel settembre 2014 e che non sia intervenuto alcun formale provvedimento di proroga.

Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge in modo inequivocabile che il [...] pur dando atto formalmente dell'intervenuta scadenza del rapporto, ha continuato ad avvalersi stabilmente della gestione della società attrice sino al marzo 2018. L'Ente convenuto ha infatti reiteratamente richiesto lo svolgimento di complesse attività manutentive, ha convocato incontri e sopralluoghi tecnici operativi, ha preteso la trasmissione di documentazione tecnica e ha differito a più riprese la materiale riconsegna dell'impianto, formalizzata soltanto con il verbale del 12 marzo 2018.

Tale complessivo comportamento per fatti concludenti risulta incompatibile con la prospettata cessazione immediata di ogni rapporto tra le parti alla scadenza del termine contrattuale. Parimenti emerge dagli atti che, nel mese di ottobre 2017, l'Amministrazione Comunale vietò all'attrice l'installazione delle lampade votive occasionali in concomitanza con la commemorazione dei defunti, pur continuando a pretendere l'integrale e regolare svolgimento dell'attività gestionale e manutentiva dell'impianto.

Tale condotta si pone in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del rapporto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13208), l'obbligo di comportarsi secondo buona fede costituisce un dovere giuridico autonomo che vincola anche la Pubblica Amministrazione quando agisce, come nel caso di specie, iure privatorum. Ne consegue che l'Amministrazione, nell'ambito di una prosecuzione di fatto del rapporto, non può escludere unilateralmente una delle attività economicamente remunerative oggetto del servizio (le lampade occasionali) e pretendendo, al contempo, il regolare adempimento dei gravosi obblighi manutentivi a totale carico della controparte. Una simile condotta viola i doveri di lealtà e buona fede contrattuale, determinando la responsabilità del [...] per i danni causati alla società attrice."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)