Giurisprudenza e Prassi

LA FATTURA UNILATERALE NON PROVA IL CREDITO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO INSTAURATO DALL'AMMINISTRAZIONE

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

L'opposto che agisce per il pagamento di corrispettivi nei confronti di una pubblica amministrazione è tenuto a fornire la prova rigorosa del formale affidamento e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, non essendo sufficiente la produzione di fatture unilaterali o di atti interni interorganici privi di natura recettizia e di valore confessorio.

"L'appellante, attrice in senso sostanziale, aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda di pagamento, inclusi l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, nonché la congruità della somma richiesta alla stregua della natura ed entità dell'opera che si assume eseguita"

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