L'OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI È UN DOVERE CONTINUATIVO DELLA DIREZIONE LAVORI CHE PRESCINDE DAL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE PER L'EMISSIONE DEI SAL
In tema di appalto pubblico a misura, l'inadempimento della Stazione Appaltante all'obbligo di costante progressione della contabilità non preclude l'accertamento del credito dell'appaltatore, che può essere operato tramite CTU basata su rilievi diretti e documentazione di cantiere.
"[...] l'obbligo di tenuta dei documenti contabili è un obbligo continuativo, che il direttore dei lavori deve adempiere secondo il principio di costante progressione della contabilità, (art. 13 del D.M. 49/2018) e prescindere dalla soglia per l'emissione del SAL che attiene alla sola fatturazione degli acconti [...]
Ne discende che l'eventuale profilo di irregolarità della fatturazione – che comunque pare più conseguenza dell'inerzia contabile della Direzione Lavori, piuttosto che temeraria iniziativa dell'impresa – non incide sulla sussistenza del diritto al corrispettivo per le lavorazioni accertate, ma semmai sulla misura della pretesa, che va limitata al valore delle opere effettivamente realizzate."
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