L'ENTE APPALTANTE CHE PAGA L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE OLTRE IL TERMINE DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO NON È LIBERATO DALL'OBBLIGAZIONE VERSO L'APPALTATORE PER IL CORRISPETTIVO DEI LAVORI ESEGUITI
In tema di esecuzione esattoriale, il pignoramento presso terzi effettuato ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1972 perde automaticamente efficacia qualora il terzo non effettui il versamento delle somme pignorate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. Ne deriva che la Stazione Appaltante, la quale paghi l'Agente della riscossione oltre il predetto termine in assenza di un nuovo e valido titolo esecutivo, non è liberata dall'obbligazione verso l'appaltatore per il corrispettivo dei lavori eseguiti.
"[...] la giurisprudenza, più volte ha ribadito che il decorso del termine previsto dall’art. 72 bis, comma 1, lett. a) d.P.R. 602/1972 senza che intervenga il pagamento determina l’automatica perdita di efficacia del pignoramento. Tale soluzione è considerata come: “l’unica che appare compatibile con il richiamo al precedente art. 72 che prevede, in tal caso, la necessità per l’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie. Se il vincolo permanesse fino alla dichiarazione da parte del G.E., con la conseguenza che il pagamento del terzo pignorato, anche se eseguito in ritardo, potrebbe estinguere sia l’obbligazione del terzo verso il debitore esecutato che quella di quest’ultimo verso il creditore procedente, l’agente per la riscossione non avrebbe alcuna necessità di procedere ad un nuovo pignoramento nelle forme previste dall’art. 543 c.p.c. In realtà, il modello procedimentale può ricostruirsi come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata dal fatto che l’inottemperanza del termine per il pagamento comporta la chiusura della fase parentetica e l’apertura dello svolgimento dell'ordinario procedimento espropriativo, senza necessità di alcuna impugnazione (arg. da Cass. n. 20294/2011, cit.)” ( Civile Ord. Sez. 5 Num. 30214 Anno 2025).
Ciò comporta che – differentemente da quanto sostenuto – non esisteva più alcun vincolo pignoratizio e -pertanto- il [...] avrebbe dovuto pagare direttamente la somma ingiunta all’odierna parte opposta."
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