Giurisprudenza e Prassi

L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RENDE ESIGIBILE IL CREDITO DELL'APPALTATORE MA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE TACITA DELL'OPERA SENZA LA FORMALE CONFERMA DELL'ENTE

TRIBUNALE DI RIETI SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, qualora la stazione appaltante non abbia formalmente accettato l'opera attraverso la conferma del certificato di regolare esecuzione, non decade dalla facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento per contrastare l'ingiunzione di pagamento del saldo.

"Lo stesso pronunciamento di legittimità ha quindi elaborato il seguente principio di diritto “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore provare l’esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell’opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l’esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (citazioni testuali di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 2025)."

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