Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTO SI DISTINGUE DAL CONTRATTO D’OPERA PER LA COMPLESSITÀ DELLA STRUTTURA AZIENDALE: PERTANTO LE RELATIVE CONTROVERSIE NON SONO SOGGETTE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

In tema di appalto di lavori pubblici, il contratto si distingue dal contratto d’opera per la complessità dell’organizzazione aziendale impiegata, con la conseguenza che la relativa controversia non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria (ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022).

Sotto il profilo sostanziale, l’erronea indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) in fattura non integra un legittimo motivo di sospensione del pagamento né una causa di non imputabilità del ritardo, qualora la Stazione Appaltante non abbia provveduto al rifiuto formale del documento contabile tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e il debito risulti già internamente liquidato. In siffatta ipotesi, trovano piena applicazione gli interessi moratori speciali previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, atteso che la nozione di "prestazione di servizi" di cui all'art. 2 del citato decreto deve intendersi in senso ampio, tale da ricomprendere ogni prestazione di fare o non fare resa dietro corrispettivo di un prezzo, ivi inclusa l'esecuzione di opere pubbliche.

"[...] ampliato il novero delle materie in cui la mediazione si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società di persone, subfornitura e somministrazione.

Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto il corrispettivo di un contratto di appalto di lavori, che si distingue dal contratto d’opera per la complessità della struttura aziendale, come nella specie desumibile dalle opere affidate, l’eccezione di improcedibilità è destituita di fondamento.

[...]

Quanto alla fattura n. [...], per la quale l’amministrazione ha eccepito l’erroneità del CIG indicato, sebbene tale evenienza sia di per sè non contestata, non vi è prova in atti dell’avvenuto rifiuto della fattura, evenienza che avrebbe consentito l’invio di una nuova fattura.

Nè vi è alcuna contestazione sulla spettanza delle somme ivi portate, essendo prodotta agli atti anche la relativa determinazione di liquidazione [...].

[...]

la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)