INEFFICACIA EX TUNC DEL CONTRATTO DI APPALTO POST ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE: FA VENIR MENO IL PRESUPPOSTO PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER L'ASSERITA ILLEGITTIMA RISOLUZIONE
Non è accoglibile la pretesa risarcitoria (a titolo di lucro cessante e danno emergente) azionata dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante per l'asserita illegittima risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, qualora il Giudice Amministrativo abbia preventivamente annullato l'aggiudicazione e dichiarato la caducazione retroattiva dell'accordo negoziale ai sensi dell'art. 122 c.p.a.
"[...] nel caso di specie, il TAR, avendo rilevato l’illegittimità dell’aggiudicazione per un grave vizio dell’offerta originariamente formulata dalla [...] ha conseguentemente accertato e dichiarato l’inefficacia ex tunc del contratto di appalto.
Ne discende l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata in questa sede dalla società appaltatrice, che presuppone l’esistenza di un contratto originariamente valido ed efficace poi illegittimamente risolto con effetti ex nunc su iniziativa del [...]".
(cit. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2017, n. 2445; Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 13 del 2017).
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