INAMMISSIBILE IL PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE SE L'APPALTATORE È IN CONCORDATO PREVENTIVO (118.3)
È destituita di fondamento e inammissibile l'istanza di pagamento diretto promossa dal subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante allorquando l'appaltatore principale risulti ammesso a una procedura concorsuale, quale il concordato preventivo. L'apertura della procedura concorsuale paralizza le ordinarie prerogative previste dal Codice dei Contratti Pubblici a tutela della filiera, imponendo l'assoggettamento ineludibile dei crediti alla "lex concursus" e impedendo liquidazioni preferenziali extra-concorsuali. Il subappaltatore non può parimenti agire invocando l'art. 184 L.F., atteso che il meccanismo del pagamento diretto configura una mera delegazione di pagamento che non innalza la Stazione Appaltante al rango di coobbligato solidale per i debiti dell'appaltatore.
"[...] con l'ammissione dell'appaltatore alla procedura concorsuale non risulta più applicabile l'art. 118 comma 3 del Codice degli appalti del 2006 o qualsivoglia norma simile in punto di pagamento diretto o di sospensione dei pagamenti, dovendo al contrario essere applicate le norme relative alla procedura concorsuale in relazione a tutti i pagamenti non ancora eseguiti di teorica spettanza dell'appaltatore, dovendosi a tal riguardo ribadire come l'obbligazione di pagamento della Stazione appaltante sia sempre verso l'appaltatore, essendo il subappaltatore un mero destinatario del pagamento. Ne deriva che il credito del subappaltatore è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della 'par condicio' [...] restando il subappaltatore che abbia adempiuto alle sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri."
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