IMPUTABILE ALL'APPALTATORE IL RITARDO SE I VERBALI DI CONSEGNA SONO SOTTOSCRITTI SENZA RISERVE
È infondata la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della Stazione Appaltante avanzata dall'esecutore per ritardi derivanti dalla pretesa non corretta valutazione delle interferenze in cantiere, qualora quest'ultimo abbia accettato lo stato dei luoghi sottoscrivendo i verbali di consegna senza iscrivere alcuna riserva, rinunciando in tal modo a porre in atto i rimedi previsti per salvaguardare l'equilibrio contrattuale.
"[...] se all'atto della prima consegna parziale (nell'ottobre 2015) l'Impresa poteva non rendersi conto del periodo che all'atto pratico si sarebbe reso necessario per lo spostamento delle cabine, al momento della consegna definitiva (nel maggio 2017), tale pregiudizio era ormai pacificamente evidente; ciò nonostante, l'Impresa ha ugualmente sottoscritto senza riserva il relativo verbale, in questo modo rinunciando a porre in atto i rimedi consentiti dall'Ordinamento (con ciò impedendo anche alla Stazione appaltante di adottare i provvedimenti che a quella data potevano essere opportuni per garantire l'equilibrio economico dell'appalto)."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

