Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SENZA EFFETTIVO INIZIO LAVORI E VALIDA FIDEIUSSIONE (35.18)

TRIBUNALE DI FORLI' SENTENZA 2026

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dell'anticipazione del prezzo nell'appalto pubblico, grava sull'appaltatore l'onere di provare l'avveramento delle condizioni sospensive contrattuali e legali, tra cui la tempestiva trasmissione di idonea polizza fideiussoria e il concreto avvio delle lavorazioni. Integra grave inadempimento, idoneo a legittimare la risoluzione del contratto, la condotta dell'operatore economico che ometta le operazioni di cantierizzazione e pretenda il pagamento dell'anticipazione in assenza di valida copertura fideiussoria, opponendo eccezioni tecniche e riserve tardive.

"in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento [...] l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (...) La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi [...] La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)