Giurisprudenza e Prassi

IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA MANCATA EROGAZIONE DI FONDI DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE NON ESONERA LA STAZIONE APPALTANTE DALLA RESPONSABILITÀ PER GLI INTERESSI MORATORI

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SENTENZA 2026

"[...] sul punto, si richiama l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “Questa Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il [...] nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. Ovvero, come rilevato nella sentenza impugnata, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che questa Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso” (Cass., n. 21180/2018)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)