Giurisprudenza e Prassi

IL DISSESTO FINANZIARIO NON PRIVA L'ENTE LOCALE DELLA PROPRIA AUTONOMA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA NÉ DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PER VERTENZE SU INADEMPIMENTI ESECUTIVI DELL'APPALTO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

Lo stato di dissesto finanziario dell'ente locale non fa venir meno la sua titolarità dei rapporti obbligatori e la conseguente legittimazione processuale passiva, non sussistendo un fenomeno di successione universale in favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

È inammissibile il gravame che ometta di censurare in modo specifico una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata (nella specie, la carenza del profilo assertivo a fronte di contestazioni rivolte unicamente al vaglio probatorio), verificandosi in tal caso preclusione da giudicato interno.

"[...] come più volte del tutto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione – la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dei ccdd. enti locali prevista dall’art. 246 del d.lgs. 267/2000 non determina l'estinzione né la perdita di capacità giuridica dell'ente locale dichiarato in dissesto né il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici a questo facente capo all'organo straordinario di liquidazione (cd. , il quale costituisce un organo straordinario dell'amministra-zione di detto ente dotato di competenze proprie e separate da quelle degli altri organi dello stesso ente, ma privo di una propria autonoma soggettività giuridica ed altresì della legittimazione a stare in giudizio, sia pur nei limiti delle proprie attribuzioni, in rappresentanza dell’ente in dissesto (cfr. Cass. 4582/2025, 23792/2021, 6692/2020, 15498/2001 e 1191/2001)."

Fatte le suesposte premesse, l’appello della [...] [v]a dichiarato inammissibile.

Le censure con esso mosse alla sentenza appellata riguardano invero tutte i giudizi negativi ivi contenuti in ordine alla sussistenza della prova dei fatti costitutivi dei crediti azionati dalla suddetta società e dunque evidentemente trascurano che con detta sentenza il Tribunale sammaritano ha giudicato insufficiente l’allegazione di detti fatti: ha cioè rigettato tutte le domande della [...] [p]oiché irrimediabilmente difettose sotto il pro-filo assertivo, oltre ed anzi, sotto il profilo logico-giuridico, prim’ancora che sotto il profilo probatorio mediante delle statuizioni incidentali che, in mancanza di una loro specifica censura da parte della società appellante, devono ritenersi passate in giudicato, con la conseguente preclusione dell’esame di quelle invece formulate dalla medesima società."

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