Giurisprudenza e Prassi

IL CREDITO VANTATO DAL COMMITTENTE (COOBBLIGATO SOLIDALE PER LE SPETTANZE DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE) NON È OPPONIBILE IN COMPENSAZIONE SE FONDATO SU TITOLI GIUDIZIALI NON DEFINITIVI

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti, il credito di regresso vantato dal committente coobbligato solidale nei confronti dell'appaltatore per il pagamento delle spettanze lavorative ai dipendenti di quest'ultimo non è opponibile in compensazione se fondato su titoli giudiziali non passati in giudicato, poiché costituisce un credito "sub iudice" privo del necessario requisito della certezza.

"Ai sensi dell’art. 1243 c.c., la compensazione presuppone che il controcredito sia certo, liquido ed esigibile; requisiti che devono sussistere al momento della decisione e dei quali è onerata la parte che intenda avvalersene.

[...]

Con riferimento a tale tipologia di credito non opera né la compensazione legale, né quella giudiziale. Le Sezioni Unite così si esprimono: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.

[...]

Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponibile in compensazione, né legale né giudiziale."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)