Giurisprudenza e Prassi

IL CONCESSIONARIO CHE PERMANGA NELL'UTILIZZO DEI BENI PUBBLICI DOPO LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE ASSUME LA VESTE DI OCCUPANTE SENZA TITOLO, OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di concessione di servizi affidata dalla Pubblica Amministrazione, il requisito della forma scritta risponde a esigenze di controllo e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost., con la conseguenza che è nullo ogni rinnovo che non risulti da atto formale.

"Infatti, come è noto, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sia nell’interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell’art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).

Tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, “ma anche all’eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da un’apposita clausola, nonchè alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l’adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorche' le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva” (Cass. civ., Sez. I, 13/10/2016, n. 20690)."

In assenza di rinnovo scritto, la detenzione dei locali oltre la scadenza configura un "illecito permanente": "Per il periodo successivo alla scadenza della concessione, dunque dal 2015 in poi, il danno derivante dall’occupazione di un immobile ha natura, invece, di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell’immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. (per tutte Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/09/2021, n. 26592).

Dunque, trattandosi di illecito a carattere permanente, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, di cui all’art. 2947 c.c., decorre soltanto dal momento in cui cessa l’illecito e poiché, circostanza non contestata, parte attrice è rimasta nell’occupazione del bene, la prescrizione non è mai decorsa e, in ogni caso, è stata interrotta con la nota del 9.6.2023 e con la proposizione della domanda riconvenzionale. Risulta, dunque, dovuta l’indennità di occupazione dall’1.8.2015 al 30.4.2023."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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