I CERTIFICATI DI ULTIMAZIONE LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE, PUR EMANANDO DA UN PUBBLICO UFFICIALE (IL DIRETTORE DEI LAVORI), COSTITUISCONO ATTI PUBBLICI PRIVI DI FEDE PRIVILEGIATA
I documenti attestanti l'ultimazione e la regolare esecuzione delle prestazioni nel vigore della contrattualistica pubblica, redatti dalla Direzione Lavori, non rientrano nel novero degli atti provvisti di speciale potestà documentatrice ex art. 476, comma 2, cod. pen. Svolgendo una funzione propedeutica al collaudo e al saldo delle pendenze, tali certificazioni si collocano nel solco del contraddittorio tecnico-contabile, con la conseguenza che l'esclusione dell'aggravante della fede privilegiata comporta la riconduzione degli eventuali mendaci alla fattispecie semplice di falso in atto pubblico.
"gli atti che si inseriscono nelle diverse fasi esecutive dei contratti pubblici ed afferenti alla contabilità, nonché alla verifica dell'ultimazione dei lavori ed alla loro regolare esecuzione, sono atti pubblici non di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto non destinati ab initio alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, bensì finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra la parte pubblica e quella privata del rapporto contrattuale e da questi liberamente contestabili, non occorrendo la proposizione della querela di falso."
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