Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SU REVISIONE PREZZI STRAORDINARIA DA DL 50/2022.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a. copre ogni controversia relativa alla revisione prezzi, salvo il caso in cui la domanda abbia ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale fondata su pattuizioni negoziali analitiche che escludano ogni spazio di valutazione discrezionale in capo al committente. L’adeguamento prezzi introdotto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 "non è automatico sul piano contabile ma rimesso ad una valutazione istruttoria della stazione appaltante"; pertanto, trattandosi di rapporti in cui la Pubblica Amministrazione "agisce esercitando il suo potere autoritativo", la pretesa del privato "possa trovare tutela non innanzi al giudice ordinario, ma innanzi al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva" (conformemente a Cass. SS.UU. n. 21990/2020).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)