GIURISDIZIONE CONTABILE SULL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL COMUNE CONTRO RUP, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Nelle controversie inerenti ai contratti pubblici, l'azione per il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori e dal progettista è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Il cumulo di tali incarichi in capo al medesimo professionista genera un'attività complessiva in cui la progettazione costituisce elemento prodromico alla direzione dei lavori, precludendo la scissione delle giurisdizioni in ragione dell'unitarietà del rapporto di servizio instauratosi con l'ente pubblico.
"Rientra, pertanto, nella giurisdizione della Corte dei Conti l'azione con cui l'amministrazione committente voglia far valere i danni subiti per la responsabilità professionale nei confronti del direttore dei lavori, trattandosi di soggetto che [...] deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. [...] ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario"
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

