FASE ESECUTIVA: OBBLIGO DELLA S.A. DI COOPERARE ALL'ADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte della Stazione Appaltante deve essere vagliato alla stregua del principio di buona fede oggettiva: qualora l'appaltatore dimostri che l'inadempimento contestato è dipeso dal difetto di collaborazione del committente (nel caso di specie, inerzia nel rimediare a gravi carenze strutturali dell'impianto che esponevano i lavoratori a rischio folgorazione), la risoluzione di diritto è illegittima e il contratto deve intendersi risolto per inadempimento dell'Amministrazione.
"Va preliminarmente osservato che nell'appalto di opere pubbliche... è configurabile, in capo all'amministrazione committente creditrice dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'articolo 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva... di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento di quelle attività... necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio".
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