ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER MANCATA RIASSUNZIONE POST FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
In materia di appalti pubblici e contenzioso civile, il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto a seguito di fallimento ha natura perentoria; la sua inosservanza determina l'estinzione del giudizio di gravame, rilevabile d'ufficio dal giudice, con conseguente consolidamento degli effetti della decisione di primo grado.
"[...] ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello per effetto del disposto dell’art. 359 c.p.c., il processo deve essere proseguito o riassunto, a pena di estinzione, dichiarabile anche d’ufficio, entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione.
[...] L’estinzione del processo dispensa l’adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate [...]"
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