Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER MANCATA RIASSUNZIONE POST FALLIMENTO.

CORTE APPELLO TORINO SENTENZA 2026

Il processo interrotto a causa del fallimento di una delle parti si estingue di diritto qualora non venga riassunto o proseguito mediante formale impulso di parte entro il termine perentorio sancito dalla normativa processuale.

Dal testo si evince: «Rilevato che, ai sensi del disposto dell’art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”. Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio e che in assenza di prosecuzione o riassunzione del processo, ne va dichiarata l’estinzione la quale opera di diritto».

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