ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER MANCATA RIASSUNZIONE POST FALLIMENTO.
Il processo interrotto a causa del fallimento di una delle parti si estingue di diritto qualora non venga riassunto o proseguito mediante formale impulso di parte entro il termine perentorio sancito dalla normativa processuale.
Dal testo si evince: «Rilevato che, ai sensi del disposto dell’art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”. Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio e che in assenza di prosecuzione o riassunzione del processo, ne va dichiarata l’estinzione la quale opera di diritto».
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

