ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO PER MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI
Nel giudizio civile di appello, l'ingiustificata e reiterata assenza delle parti all'udienza originaria e a quella successiva, fissata per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., comporta inevitabilmente la declaratoria di estinzione del processo, precludendo l'esame dei motivi di gravame e comportando, in base all'art. 310 c.p.c., l'assenza di statuizioni sulle spese di lite.
"Il processo d’appello avverso la sentenza [...] va dichiarato estinto ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. Le parti, infatti, non sono comparse neanche all’udienza fissata ex art. 309 c.p.c, pur avendo ricevuto regolare comunicazione del rinvio. Nulla va statuito sulle spese del giudizio, in considerazione di quanto previsto dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c."
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