Giurisprudenza e Prassi

ERRATA REVOCA AGGIUDICAZIONE POST CONSEGNA IN VIA D'URGENZA - OE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONIE ESEGUITE

TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA 2026

"Qualora intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto [...] si instaura un rapporto contrattuale traente titolo nell’esito della fase selettiva e prefigurante [...] una fase propriamente esecutiva, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali [...]. Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito dell’avvio anticipato della fornitura, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività". Pertanto, "diverrebbe intensamente irrazionale un’interpretazione che, facendo leva sul registro letterale dell’art. 32, comma 8 D.lgs. cit. [50/2016], limitasse il diritto dell’aggiudicatario, anche in caso di piena esecuzione del rapporto (proprio su richiesta della stazione appaltante), al rimborso delle spese sostenute, dovendo ritenersi [...] che la norma non intende affatto disconoscere il diritto dell’aggiudicatario al corrispettivo delle prestazioni erogate".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)