DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ABUSIVO DEL CREDITO E ONERE PROBATORIO NELL'APPALTO
In tema di appalto, qualora la stazione appaltante sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. contestando la corretta esecuzione e contabilizzazione delle opere, il creditore è onerato della prova dell'esatto adempimento delle prestazioni, non essendo a tal fine sufficiente la produzione delle fatture commerciali, che costituiscono mero indizio a fronte di radicali contestazioni.
Il rigetto della domanda è legittimo laddove il credito risulti inserito in una complessiva revisione dei rapporti dare-avere tra le parti che ne escluda l'autonoma esigibilità.
"Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che il credito azionato da [...] non fosse isolabile come pretesa del tutto autonoma, ma costituisse porzione di un rapporto unitario e controverso, segnato da contestazioni sulle lavorazioni, sui SAL, su eccedenze contabili e su pagamenti ritenuti indebiti o comunque da verificare . Tale ricostruzione non è stata specificamente scalfita dall’appellante, la quale si è limitata ad affermare la diversità delle lavorazioni o dei singoli affidamenti, senza però dimostrare che le poste azionate fossero sottratte ad ogni interferenza istruttoria e decisoria con le altre pretese scaturenti dal medesimo complesso rapporto esecutivo.
[...]
In tale contesto, l’azione separata di singole poste creditorie si presta a determinare la duplicazione dell’attività istruttoria e il rischio di giudicati non coordinati proprio nei termini stigmatizzati da Cass. S.U. n. 4090/2017 ."
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