Giurisprudenza e Prassi

DECADENZA DAL RISARCIMENTO PER SOSPENSIONE LAVORI IN ASSENZA DI IMMEDIATA RISERVA NEL VERBALE

CORTE D'APPELLO DI MESSINA SENTENZA 2026

Qualora la causa determinativa della sospensione dell'appalto pubblico (nella specie, la mancata acquisizione delle aree) risulti chiara ed evidente fin dall'origine, l'appaltatore decade dal diritto al risarcimento dei danni qualora sottoscriva il verbale di sospensione senza formulare tempestiva e contestuale riserva. Il protrarsi del fermo non legittima l'inoltro di diffide epistolari tardive atte a recuperare la mancata iscrizione della pretesa nel primo atto contabile utile.

"[...] l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 (applicabile ratione temporis), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi [...]. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità [...]".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)