Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO CON LA P.A.: NON SI PUO' ISTAURARE PER FACTA CONCLUDENTIA MA RICHIEDE FORMA SCRITTA

TRIBUNALE DI NOLA SENTENZA 2026

Il Giudice rileva preliminarmente l'assoluta infondatezza della domanda principale volta all'adempimento contrattuale: nei rapporti con la P.A., la forma scritta ad substantiam è un requisito richiesto a pena di nullità insanabile. Tale principio esclude in radice il perfezionamento di accordi tramite comportamenti concludenti, esecuzione di fatto o rinnovi taciti.

Passando al vaglio della domanda subordinata (art. 2041 c.c.), il Tribunale la ritiene pienamente fondata. Aderendo al consolidato orientamento delle Sezioni Unite, il Giudice precisa che il depauperato non deve provare l'espresso "riconoscimento dell'utilità" da parte dell'ente, ma unicamente il fatto oggettivo dell'arricchimento. Spetta all'Amministrazione l'onere di paralizzare l'azione dimostrando il c.d. "arricchimento imposto" (ossia di averlo rifiutato o di esserne stata inconsapevole). Nel caso di specie, la contumacia dell'ente, unita alla natura essenziale del servizio di igiene pubblica prestato e all'assenza di contestazioni al momento della ricezione delle fatture, ha reso innegabile l'utilità conseguita. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza di legittimità più recente, la mancanza del requisito della sussidiarietà (dovuta all'astratta possibilità di agire contro il funzionario ex art. 191 D.Lgs. 267/2000) non preclude l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente locale qualora, come nel caso de quo, a monte vi sia la nullità del contratto per difetto di forma e non risulti in atti l'individuazione di un funzionario responsabile.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati