CARO MATERIALI - REVISIONE PREZZI E RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE
In tema di appalti pubblici, le azioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti della PA radicano la competenza territoriale inderogabile presso il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente. Per quanto attiene alla pretesa all'adeguamento dei prezzi, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario qualora la legge o il contratto predeterminino i criteri in modo automatico.
Dal testo si evince: «in caso di obbligazioni pecuniarie di enti pubblici il luogo dell’adempimento va individuato in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento [...] Emerge, pertanto [...] il carattere inderogabile della competenza territoriale del luogo dell’adempimento [...] atteso che le norme che disciplinano la competenza territoriale inerenti ai pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni sono volte ad assicurare l’ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile». E sulla giurisdizione: «nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici [...] nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria” (Cass. Civ. n. 35952/2021)»
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