AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E PRESUPPOSTI PER IL SILENZIO-ASSENSO: IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI IL CONTRATTO E' NULLO
In tema di appalti pubblici, affinché possa configurarsi il silenzio-assenso della Stazione Appaltante sulla richiesta di autorizzazione al subappalto, è necessario che l'appaltatore depositi tempestivamente lo schema di contratto contenente gli elementi essenziali e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica e generale del subappaltatore. In mancanza di tali condizioni, il contratto di subappalto è affetto da nullità assoluta per violazione di norme imperative. L'azione di ingiustificato arricchimento proposta dal subappaltatore richiede la prova della specifica diminuzione patrimoniale subita (spese e costi non virtuali), non potendo l'indennizzo essere liquidato in misura pari al valore venale delle opere o al corrispettivo previsto nel contratto nullo.
"Pertanto, in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità prescritte dalle norme sopra richiamate, non si è formato il silenzio assenso della stazione appaltante sulla richiesta di autorizzazione al subappalto inoltrata dall’appaltatrice. Ne discende la nullità del contratto di subappalto per assenza della necessaria preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Si tratta di una nullità assoluta (e non relativa), derivante dalla violazione di una norma imperativa posta a presidio di un interesse generale della collettività"
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