APPALTI DI LAVORI E RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE RISERVE: EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA DOMANDA ARBITRALE ANCHE SE DICHIARATA NULLA IN SEGUITO
In tema di contenzioso sui contratti pubblici di lavori, ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale dei diritti nascenti dall'appalto (pagamento di riserve, risoluzione contrattuale e risarcimento danni), la domanda di arbitrato e i successivi atti esecutivi (precetto e pignoramento) spiegano una autonoma ed efficace valenza interruttiva sostanziale ex art. 2943 c.c. quale atto di costituzione in mora, indipendentemente dalla successiva declaratoria di nullità del lodo arbitrale per inefficacia della clausola compromissoria o dall'invalidità processuale del titolo esecutivo, atteso che l'atto processuale inammissibile o nullo palesa comunque in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere ed esercitare il proprio diritto sostanziale.
"La domanda giudiziale [...] pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 c.c..” (Cassazione civile sez. lav., 23/10/2007, n. 22238).
[...]
Ed ancora, in tema di prescrizione, l’atto di precetto, pur non introducendo un giudizio, è idoneo a determinare l’interruzione del termine con effetto meramente istantaneo. Tuttavia, ove esso sia fondato su titolo successivamente dichiarato nullo, l’efficacia interruttiva non può essere affermata in via automatica, dovendosi accertare se l’atto, indipendentemente dal titolo, integri una inequivoca manifestazione di volontà diretta ad ottenere l’adempimento, idonea a costituire in mora il debitore. Ne consegue che la nullità processuale del titolo o dell’atto non esclude di per sé l’effetto interruttivo, mentre tale effetto deve essere negato quando, per effetto della radicale invalidità del titolo, difetti un valido esercizio del diritto sostanziale."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

