Giurisprudenza e Prassi

ANTICIPAZIONE: SE LA QUOTA DI LAVORI VIENE RIDOTTA , L'ANCIPAZIONE ECCEDENTE VA RESTITUITA (125.1)

TRIBUNALE DI BOLOGNA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'anticipazione contrattuale spetta all'appaltatore in proporzione alla quota di lavori assegnata; qualora tale quota venga ridotta in corso d'opera, l'importo dell'anticipazione già ricevuto eccedente la nuova quota lavori costituisce un indebito che può essere opposto in compensazione dalla Stazione Appaltante sui crediti maturati per i SAL.

"L’anticipazione contrattuale spetta all’appaltatore in proporzione alla quota di lavori assegnati... ridotta la quota di lavori assegnati... l’importo dell’anticipazione ricevuta eccedente la quota e il corrispondente compenso costituisce un indebito, che deve essere restituito... può essere opposto in compensazione".

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