Giurisprudenza e Prassi

ABBANDONO DEL CANTIERE E INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DELL'AREA DEI LAVORI

CORTE D'APPELLO DI LECCE SENTENZA 2026

Ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso di un cantiere, l'attore deve provare la persistenza di una detenzione qualificata attuale al momento del lamentato spoglio. Tale requisito difetta qualora risulti che l'impresa esecutrice abbia formalmente manifestato la volontà di interrompere le lavorazioni e abbia di fatto abbandonato il sito, a nulla rilevando la mancata riconsegna delle chiavi o il deposito di materiali residui.

"[...] difettava il requisito dell’attualità della situazione possessoria o detentiva qualificata che costituisce il presupposto indefettibile dell’azione di reintegrazione.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il possesso e la detenzione presuppongono il permanere di un’effettiva disponibilità della cosa e che essi vengono meno quando sia cessata la concreta possibilità di esercitare il relativo potere di fatto sul bene, non essendo sufficiente il mero elemento intenzionale alla conservazione della relazione possessoria (Cass. civ. n. 9226/2005).

[...]

Deve peraltro considerarsi che ove la sub-appaltatrice, in presenza di formale comunicazione di abbandono del cantiere con l’interruzione dei lavori, avesse citato [...] er ottenerne la condanna alla restituzione del cantiere, quest’ultima avrebbe potuto agevolmente obiettare di aver già provveduto a tanto con la formale comunicazione dell’11 settembre 2015, atteso che, per la natura del bene (il cantiere è notoriamente un’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono appunto i lavori commissionati), non può esservi alcun possesso o detenzione qualificata nel caso di formale interruzione dei lavori."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati