Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA CAUTELARE PER RINUNCIA DELLA PARTE RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Ordinanza 2024

Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare, il giudice deve dichiararne l'improcedibilità, fissando contestualmente l'udienza per la trattazione del merito della controversia e valutando la soccombenza virtuale o la compensazione per la fase specifica.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati