LEGITTIMA LA PREFISSIONE DI QUOTE DEROGABILI NEGLI ACCORDI QUADRO PER FARMACI BIOSIMILARI
Nelle procedure di acquisto di medicinali biosimilari mediante accordo quadro multi-fornitore, la stazione appaltante ha il potere di stabilire ex ante quote di riparto della fornitura basate sull'ordine di graduatoria, a condizione che tale ripartizione non sia assoluta e inderogabile. Qualora sia consentito al medico prescrittore di discostarsi da tali percentuali per motivate esigenze di cura del paziente, non si ravvisa alcuna lesione della libertà terapeutica o del diritto alla salute, costituendo l'onere motivazionale un corretto riflesso del principio di efficienza finanziaria cui è sottoposta l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

