Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA PREFISSIONE DI QUOTE DEROGABILI NEGLI ACCORDI QUADRO PER FARMACI BIOSIMILARI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

Nelle procedure di acquisto di medicinali biosimilari mediante accordo quadro multi-fornitore, la stazione appaltante ha il potere di stabilire ex ante quote di riparto della fornitura basate sull'ordine di graduatoria, a condizione che tale ripartizione non sia assoluta e inderogabile. Qualora sia consentito al medico prescrittore di discostarsi da tali percentuali per motivate esigenze di cura del paziente, non si ravvisa alcuna lesione della libertà terapeutica o del diritto alla salute, costituendo l'onere motivazionale un corretto riflesso del principio di efficienza finanziaria cui è sottoposta l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)