Giurisprudenza e Prassi
DIVIETO DI INSERIMENTO DI PRINCIPI ATTIVI DIFFERENTI NELLO STESSO LOTTO PER FARMACI BIOSIMILARI
T.A.R. PIEMONTE Ordinanza
2024
Ai sensi dell'art. 15, comma 11-quater del d.l. n. 95/2012, non è legittimo inserire all'interno dello stesso lotto di gara principi attivi differenti qualora l'oggetto della fornitura riguardi farmaci biosimilari, in quanto la norma introduce una specifica procedura pubblica di acquisto che esclude forme di accorpamento eterogeneo.
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