Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER MANCATA RIASSUNZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTARE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

In caso di fallimento della società ricorrente, il processo amministrativo è interrotto e la capacità di stare in giudizio spetta esclusivamente alla curatela fallimentare; il termine perentorio per la riassunzione, pari a novanta giorni, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento, in quanto momento di acquisizione della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dell'organo concorsuale.

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