APPALTATORE FALLITO: LE ECCEZIONI DI COMPENSAZIONE FORMULATE DALL'ENTE APPALTANTE PER FAR VALERE VIZI DELL'OPERA DEVONO ESSERE PROPOSTE IN SEDE FALLIMENTARE
In tema di appalti pubblici e procedure concorsuali, la domanda del committente diretta a far valere i difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., sia essa avanzata a titolo di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o al fine di paralizzare in compensazione l'azione di recupero del credito promossa dalla curatela, è improcedibile innanzi al giudice ordinario per operatività della vis attractiva del foro fallimentare.
Il principio è esplicitato dal Giudice nei seguenti termini: "Invero, il credito che vanterebbe il [committente] nei confronti del [fallimento] sia opposto in compensazione, sia richiesto a titolo di danni o di riduzione del prezzo, è un credito che incide fattivamente sull’esposizione economica del debitore, anche antecedentemente al suo fallimento e, per tale motivo, deve essere vagliato e validato in sede fallimentare e non può essere esaminato in questa sede – talché le relative domande sono inammissibili ed improcedibili in questa sede e vanno riproposte opportunamente innanzi al Tribunale competente funzionalmente. [...] la domanda riconvenzionale di accertamento è improcedibile in sede ordinaria nei confronti del [fallimento], ai sensi dell’art. 52 L. Fall., in quanto ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti del [fallimento] deve avvenire nelle forme speciali della verifica concorsuale (ex multis, Cass. S.U. 2004 n. 21499)."
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