Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE (35.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Decreto
2025
Ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. a), e 80 del Codice del Processo Amministrativo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora la riassunzione o la prosecuzione dello stesso non avvenga nel termine perentorio previsto dalla legge a seguito della dichiarazione di un evento interruttivo, quale la cancellazione di una società ricorrente dal registro delle imprese.
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