Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA PROSECUZIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI NOVANTA GIORNI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., in caso di sospensione del giudizio, la parte interessata deve presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venire meno la causa della sospensione, pena l'estinzione del processo.
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