Giurisprudenza e Prassi
Estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalle amministrazioni resistenti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2026
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio qualora la parte ricorrente dichiari di rinunciare al ricorso e tale rinuncia sia accettata dalle parti resistenti, determinando la cessazione della materia del contendere processuale senza esame di merito sulla legittimità degli atti di gara impugnati.
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