Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIATTIVAZIONE DOPO LA SOSPENSIONE

TAR PIEMONTE Sentenza 2026

In caso di sospensione del giudizio amministrativo, l'onere di impulso processuale deve essere esercitato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della decisione che fa venir meno la causa sospensiva; l'inosservanza di tale termine comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, rilevabile d'ufficio anche in presenza di una successiva fissazione d'ufficio dell'udienza.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati