Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - LATINA Decreto 2026

Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio amministrativo per mancata riassunzione qualora, a seguito dell'interruzione del processo disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a., nessuna delle parti proceda alla riattivazione della sequenza procedimentale entro i termini di legge tramite il deposito di una nuova istanza di fissazione di udienza o l'atto di riassunzione.

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