Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INTERVENUTA RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORRENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la rinuncia agli atti del giudizio costituisce espressione del principio di disponibilità del processo e comporta l'obbligo per il giudice di dichiararne l'estinzione, previo accertamento della sottoscrizione dell'atto da parte del ricorrente o del suo difensore munito di mandato speciale, restando salva la facoltà delle parti di accordarsi per la compensazione delle spese di lite.
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