Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INATTIVITÀ DOPO INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (80.2)

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

Il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti qualora, a seguito di un provvedimento di interruzione, non venga svolta alcuna attività volta alla prosecuzione dello stesso nei modi e nei termini perentori stabiliti dall'art. 80 del Codice del Processo Amministrativo.

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