Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN SEGUITO A FORMALE RINUNCIA AGLI ATTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., il processo amministrativo si estingue qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare agli atti del giudizio, purché tale atto sia notificato alle altre parti e da queste non vi sia opposizione, comportando la cessazione della materia del contendere in sede processuale.

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