REQUISITO ESPERENZIALE DI AVER ESEGUITO SERVIZI A FAVORE DI COMUNI "A VOCAZIONE TURISTICA": RILEVA LA CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE OPERATA DALL' ISTAT (100)
L’esponente denuncia -in particolare- la carenza del requisito in capo all'aggiudicataria consistente nella esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due servizi analoghi per enti pubblici in territori a vocazione turistica di almeno 5000 abitanti e per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
Nello specifico, la controinteressata ha indicato di avere eseguito i descritti servizi pregressi presso i Comuni di B. e di R., il secondo dei quali tuttavia non risulta ricompreso tra gli enti a vocazione turistica in base alla classificazione eseguita dall’I.s.t.a.t. ai sensi dell’art. 182 D. Lgs. n. 77/2020.
La controinteressata obietta tuttavia che il requisito in esame debba essere inteso in senso sostanziale e non formale, richiamando sul punto la delibera A.n.a.c. n. 1/2024 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7412/2023. Allega inoltre, a tal fine, una nota dello stesso Comune di R., a firma del Sindaco, nella quale si dà conto in termini descrittivi di una serie di caratteristiche del relativo contesto territoriale da cui si evincerebbe la connotazione turistica dell’area.
Ciò chiarito, rileva il Collegio in prima battuta che la delibera A.n.a.c. n. 1/2024, al pari della sentenza del Consiglio di Stato, sono inconferenti, non riguardando i criteri di classificazione dei Comuni a vocazione turistica ma le clausole territoriali e il principio di prossimità degli impianti di recupero dei rifiuti.
Sotto distinto e concorrente profilo, poi, la classificazione operata dall’I.s.t.a.t. ai sensi dell’art. 182 L. n. 77/2020 -riguardante appunto, tra l’altro, i Comuni a vocazione turistica- è redatta sulla scorta di criteri geografici e antropici puntuali nonché uniformi a livello nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 1955), così da consentire l’individuazione di tali Comuni sulla scorta di parametri attendibili e certi.
In ragione di ciò l’elenco redatto dall’Istituto di statistica, il quale colloca R. tra i “Comuni non turistici”, è da ritenersi criterio idoneo ed adeguato a valutare la sussistenza del richiesto requisito di partecipazione.
Ad opinare diversamente, rimettendo la qualificazione della vocazione turistica di un Ente ad attestazioni di singoli amministratori locali, si giungerebbe sia ad un contrasto con i dati nazionali I.s.t.a.t. sia ad una sostanziale elusione del possesso del requisito tecnico professionale prescritto, in quanto, ad ogni evidenza, ciascun Comune, all’uopo interpellato dall’operatore economico o dalla stazione appaltante, potrebbe confezionare relazioni tese a valorizzare la dimensione turistica dell’area di riferimento.
Ne deriva che la controinteressata S. è da ritenersi sprovvista del requisito esperienziale previsto dall’art. 4.3. del disciplinare, cosicché avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva.
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