Giurisprudenza e Prassi
NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER INERZIA NELL'ESECUZIONE DI ORDINANZA CAUTELARE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza
2025
Qualora l’Amministrazione non dia esecuzione a un’ordinanza cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo, eludendo gli obblighi conformativi derivanti dalla decisione giudiziale, il Giudice Amministrativo può, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., fissare un termine perentorio per l’adempimento e nominare sin da subito un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia, assicurando così l'utilità concreta della tutela sommaria richiesta.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

