Giurisprudenza e Prassi

NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA PER INERZIA NELL'ESECUZIONE DI ORDINANZA CAUTELARE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza 2025

Qualora l’Amministrazione non dia esecuzione a un’ordinanza cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo, eludendo gli obblighi conformativi derivanti dalla decisione giudiziale, il Giudice Amministrativo può, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., fissare un termine perentorio per l’adempimento e nominare sin da subito un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia, assicurando così l'utilità concreta della tutela sommaria richiesta.

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