ESCLUSIONE OBBLIGATORIA PER MANCATA ALLEGAZIONE DI ATTESTATI DI FORMAZIONE TECNICA ESSENZIALI (10.2)
La carenza degli attestati di formazione professionale richiesti dal disciplinare di gara come elementi essenziali dell'offerta tecnica non è suscettibile di soccorso istruttorio né può essere surrogata da dichiarazioni sostitutive prive dell'individuazione nominativa dei soggetti qualificati, in quanto ciò impedirebbe alla stazione appaltante il controllo effettivo sulla veridicità dei requisiti minimi dichiarati. In caso di identica carenza documentale tra concorrenti, l'Amministrazione è tenuta a procedere all'esclusione di entrambi in ossequio al principio di parità di trattamento.
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