RIBASSO UGUALE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA - LEGITTIMA ESCLUSIONE DELL'OFFERTA (54.2)
Nel caso in esame si è disposta l''esclusione automatica dell''odierna deducente, poiché il ribasso offerto (pari al 17,223%) è risultato uguale alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell''art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023. Tanto sul presupposto che: “Ai sensi del paragrafo n. 15 del disciplinare di gara il metodo utilizzato per il calcolo della soglia di anomalia per l''esclusione automatica delle offerte è il metodo A indicato nell''allegato II.2 del Codice”.
Secondo il Collegio, pur nella sommaria delibazione della fase cautelare, il ricorso “non sembra sostenuto da idoneo fumus boni iuris, alla luce di quanto previsto dall’art. 15 del disciplinare di gara, il quale, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, richiama il metodo il “Metodo A indicato dall’allegato II.2 del Codice.
Ritenuto, altresì, che appare plausibile l’interpretazione della lex specialis seguita dalla stazione appaltante che fa riferimento al punto 2, del richiamato allegato II.2″.
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