Giurisprudenza e Prassi

RETTIFICABILE L'ERRORE MATERIALE NELL'OFFERTA ECONOMICA SE FACILMENTE INDIVIDUABILE DALL'AMMINISTRAZIONE (101.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico può chiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, purché tale correzione non comporti la presentazione di una nuova offerta o una sua modifica sostanziale. L'errore di calcolo che consiste nella sottrazione, anziché nella somma, degli oneri di sicurezza dal prezzo a base d'asta, se agevolmente riconoscibile dalla stazione appaltante con l'ordinaria diligenza, costituisce un errore materiale emendabile che non giustifica l'esclusione del concorrente per indeterminatezza dell'offerta.

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