RETTIFICABILE L'ERRORE MATERIALE NELL'OFFERTA ECONOMICA SE FACILMENTE INDIVIDUABILE DALL'AMMINISTRAZIONE (101.4)
Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico può chiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, purché tale correzione non comporti la presentazione di una nuova offerta o una sua modifica sostanziale. L'errore di calcolo che consiste nella sottrazione, anziché nella somma, degli oneri di sicurezza dal prezzo a base d'asta, se agevolmente riconoscibile dalla stazione appaltante con l'ordinaria diligenza, costituisce un errore materiale emendabile che non giustifica l'esclusione del concorrente per indeterminatezza dell'offerta.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

